La lunga lotta portata avanti da un comitato liberamente costituitosi di cui Cooperative Italiane fa parte e principalmente da Cooper Service Lucca, fonte della presente comunicazione, da diversi anni ha finalmente raggiunto un risultato tangibile e l’INPS ha riconosciuto le ragioni da noi sempre supportate sulle cooperative artigiane.
Si tratta di una svolta che potremmo dire epocale vista la portata del provvedimento emanato dall’INPS.
L’INPS ha infatti emanato una circolare (n°29 del 17 febbraio 2021 – consultabile in allegato) nella quale, dopo averla negata con forza, di fatto autorizza l’iscrizione alla Gestione artigiani INPS per i soci lavoratori autonomi delle cooperative artigiane.
Il documento, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, fornisce le istruzioni sulla tutela previdenziale dei soci lavoratori autonomi di cooperativa artigiana.
La circolare n. 29/2021 rappresenta un cambio di rotta, considerato che fino ad oggi l’INPS non riconosceva la natura di lavoro autonomo per il socio della cooperativa, negando l’iscrizione alla Gestione artigiani in favore, invece, dell’iscrizione alla Gestione dipendenti.
L’INPS predisporrà un nuovo applicativo per l’iscrizione automatica alla Gestione artigiani dei soci lavoratori di cooperative, sulla base delle delibere trasmesse dall’Albo delle imprese artigiane.
Con la circolare n. 29/2021, l’INPS di fatto considera il prestatore d’opera socio della cooperativa come artigiano, ed è da tale considerazione che si collega l’iscrizione alla Gestione previdenziale di riferimento.
Sulla base della normativa di riferimento, l’INPS ammette infatti la possibilità che tra cooperativa e socio si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano.
La connotazione del rapporto giuridico è rinvenibile sia nello statuto associativo che nel contratto tra lavoratore e cooperativa, che individua la natura del rapporto lavorativo instaurato, fermo restando che quanto indicato deve trovare riscontro nella modalità concreta di svolgimento della prestazione lavorativa che rispetta i requisiti dell’artigianilità.
Alla luce degli elementi sopra esposti, e al fine di procedere con l’iscrizione alla Gestione artigiani del lavoratore autonomo socio della cooperativa, è in fase di implementazione da parte dell’INPS di una nuova funzione per la lavorazione in automatico delle delibere, inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
In attesa di ciò, la circolare n. 29/2021 dell’INPS dispone che nei casi di contenzioso giudiziario in corso, saranno le stesse strutture territoriali dell’INPS a procedere alla validazione o trasmissione manuale delle delibere per i soci lavoratori autonomi iscritti all’Albo delle imprese artigiane, qualora questi non siano già iscritti al fondo lavoratori dipendenti o alla Gestione Separata INPS;
Il reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte di soci che svolgono la prestazione in forma autonoma è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e deve pertanto essere compilato, da parte dei soci artigiani, il quadro RR della loro dichiarazione dei redditi personale.
Per gli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50 del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo dei contributi eccedenti il minimale. Il compenso da lavoro autonomo costituisce quindi la “base imponibile dell’obbligazione contributiva”.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sulla tempistica dell’Inps nel predisporre la nuova funzione per la lavorazione in automatico delle iscrizioni dei soci artigiani alla Gestione artigiani INPS