Tipologie di Cooperative

Le imprese cooperative operano in tutti i settori produttivi, su tutto il territorio nazionale:

  • produzione e lavoro: manifatturiero, industriale, edilizia, meccanico, energia, consulenza;
  • servizi: web, manutenzione, vigilanza, logistica, trasporti, ristorazione, global service;
  • grande distribuzione: consumatori, utenza, dettaglianti;
  • agricoltura e pesca: coltivazione, allevamento, trasformazione, pesca;
  • turismo: servizi per il turismo, accoglienza;
  • cultura e media: stampa, internet, servizi culturali e museali, organizzazione eventi;
  • credito, finanza, assicurazioni: servizi bancari, servizi finanziari, servizi assicurativi;
  • salute e sociale: sanità, benessere, disabilità, infanzia, disagio sociale;
  • abitazione: politiche abitative, efficientamento energetico.

I SETTORI

AGRICOLTURA

II legislatore non offre una definizione di cooperativa agricola; dall’art. 2135 c.c., relativo alla nozione di imprenditore agricolo, si desume tuttavia che sono qualificabili come cooperative agricole quelle cooperative che svolgono una delle seguenti attività:

  1. la coltivazione del terreno e la silvicoltura;
  2. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e l’attività diretta alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture a se o mobili, anche provvisorie, se la superficie diretta alla produzione no eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  3. l’attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolta sul terreno, che rientri nell’esercizio normale dell’agricoltura e che abbia per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
  4. un’attività concernente la prestazione di servizi a favore dei soci imprenditori agricoli.

Si possono, quindi, individuare due macrocategorie di cooperative agricole:

  • le cooperative di produzione che si occupano della coltivazione e dell’allevamento di cui ai punti precedenti;
  • le cooperative di conferimento in cui la società cooperativa ha il compito di concentrare in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione o trasformazione dei prodotti conferiti dal soci al fine di consentire il loro collocamento sul mercato. In questo caso i produttori agricoli conferiscono i propri prodotti, affinché essi vengano conservati, manipolati, trasformati e venduti tramite l’organizzazione collettiva, con gestione comune di impianti, stabilimenti e magazzini. La cooperativa in questo caso si occupa anche di coordinare il rifornimento delle scorte, nonché il miglioramento delle colture.

I settori agricoli in cui si ricorre più frequentemente a questo tipo di cooperazione sono il settore lattiero-caseario con i caseifici sociali, il settore frutticolo con le cooperative ortofrutticole, il settore zootecnico con le cooperative di allevamento e il settore viticolo con le cantine sociali.

L’obiettivo primario di queste cooperative è promuovere il perfezionamento della produzione agricola e incrementare le economie rurali attraverso la cura della qualità del prodotto sin dalle prime operazioni di coltivazione e conduzione agraria. La cooperativa pertanto è tenuta a controllare il livello qualitativo dei prodotti operando un controllo centralizzato sulla coltivazione dei terreni, sugli impianti frutticoli e vinicoli, sulla difesa delle piantagioni da parassiti, sulle razze di bestiame in allevamento, sui sistemi di alimentazione e cosi via. 
Per le cooperative agricole valgono le disposizioni civilistiche dettate per la cooperazione in generale.
In un contesto oggi sempre più critico e caratterizzato da una forte crisi economica che sembra non avere fine, uno dei settori principali in grado di aiutare il nostro Paese a riemergere è indubbiamente l’agricoltura, l’attività umana che più di tutte è rimasta costante durante il corso degli anni.
Per questo Cooperative italiane garantisce il suo aiuto in quest’ambito, affinché tale attività venga mantenuta con forza, attraverso un sostegno finanziario e psicologico rivolto alla nuova imprenditorialità, tramite la produzione di beni nel settore agricolo e la fornitura dei servizi alle imprese.
Cooperative italiane permette inoltre, attraverso già collaudate sinergie e collaborazioni, l’inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti svantaggiati.

PESCA e ACQUACOLTURA

Il settore della pesca coinvolge un gran numero di cooperative e altrettanti soci, è un settore che ha bisogno di una forte guida politica e di una struttura amministrativa efficace ed efficiente, per creare sostenibilità ambientale e socio – economica, e soprattutto per relazionarsi nel modo migliore con la politica internazionale e comunitaria.
L’intervento di Cooperative Italiane in questo tipo di settore è quello di coinvolgere numerose imprese di settore con un elevato numero di servizi specializzati e assistenza qualificata. Si pone dunque come interlocutore delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione, per poter rappresentare al meglio tutti i diritti e le esigenze dei soci e delle cooperative, così da poter rilanciare sul mercato il settore della pesca e dell’acquacoltura italiana che molti attendono da tempo.
Sono cooperative di pesca:

  • le cooperative formate da pescatori che esercitano l’attività di pesca e l’acquacoltura;
  • le cooperative formate da operatori che esercitano l’attività diretta alla manipolazione, trasformazione, conservazione e alienazione dei prodotti ittici.

EDILIZIA

Le cooperative edilizie hanno lo scopo di associare persone di varie professioni e condizioni per assicurare loro l’acquisto di un’abitazione in proprietà o in affitto; sono volte pertanto a procurare un alloggio direttamente al soci, differenziandosi in tal modo dalle cooperative di produzione e lavoro nel settore dell’edilizia, che svolgono un’attività di produzione per conto terzi.

Si possono individuare due forme di cooperative edilizie:

  1. cooperative a proprietà indivisa: l’elemento caratterizzante, in questo caso, è l’adesione alla cooperativa di soci che intendono ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio. La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione che rientrano nel patrimonio della cooperativa stessa e che verranno concessi solo in godimento ai soci assegnatari. I soci assegnatari contribuiscono al finanziamento della costruzione degli alloggi, sia attraverso il versamento della quota sociale sia attraverso l’integrazione dei fabbisogni finanziari non coperti dai mutui ottenuti dalla cooperativa attraverso particolari forme di finanziamento la cui determinazione è demandata all’autonomia statutaria. II socio è inoltre tenuto a versare un canone di godimento, la cui determinazione viene indicata nei regolamenti della cooperativa;
  2. cooperative a proprietà individuale o divisa: l’elemento caratterizzante è l’adesione alla cooperativa di soci che intendono ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio. La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione non destinati a entrare a far parte delle immobilizzazioni della cooperativa, ma che troveranno rilevazione in bilancio tra le rimanenze. I soci contribuiscono al finanziamento della costruzione dell’abitazione di cui diverranno, poi, assegnatari in proprietà.

Le cooperative edilizie si possono poi ripartire in cooperative edilizie a contributo erariale e cooperative edilizie cosiddette libere.

Le cooperative edilizie che fruiscono di contributi pubblici, cosiddette sovvenzionate, sono vincolate alle disposizioni normative di cui al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, Testo unico dell’edilizia popolare ed economica.
Le cooperative libere, invece, non fruiscono del contributo statale o di altro intervento pubblico, ma provvedono a finanziarsi mediante prestiti dei soci e mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito. Tali cooperative si modellano essenzialmente sullo schema dettato dal codice civile per le società cooperative in generale.
Con riferimento alle cooperative edilizie, si ricorda altresì che la legge 59/1992, all’art. 13, ha istituito un albo nazionale delle società edilizie di abitazione e loro consorzi, presso la Direzione generale della cooperazione del ministero del Lavoro. Le iscrizioni e le cancellazioni dall’albo sono disposte dal Comitato per l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. Nell’albo nazionale devono iscriversi le cooperative che intendono ottenere contributi pubblici, purché abbiano non meno di diciotto soci, siano iscritte nell’Albo delle cooperative e siano disciplinate dai principi mutualistici. Infine, all’art. 4, comma 1, della legge 59/1992, che le società cooperative e I loro consorzi operanti nel settore dell’edilizia abitativa non possono avere soci sovventori.

SOCIALE

Uno dei principali settori di cui si occupa Cooperative Italiane è quello sociale, ovvero la gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, fornendo delle risposte concrete ai bisogni personali e alle categorie deboli e più bisognose.
Le cooperative sociali si confermano come una tipologia speciale di cooperativa, sono considerate sempre cooperative a mutualità prevalente, in virtù della loro funzione sociale che è volta sempre al rispetto del principio della mutualità.

Le cooperative sociali sono disciplinate dalle disposizioni della legge 381/1991, la quale, all’art. 1, chiarisce che “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  2. lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di cooperativa sociale e l’atto costitutivo e lo statuto devono indicare espressamente in quale dei due settori, tra quello indicato sub a) e quello indicato sub b), la cooperativa intenda esercitare.

Oltre ai soci ordinari, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla scorta di parametri stabiliti dalla cooperativa stessa: è una categoria di soci del tutto particolare poiché essi prestano la loro opera ma non sono destinatari del servizio o dell’attività lavorativa.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci e debbono essere iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali.

Nelle cooperative sociali sub b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. (altri soggetti svantaggiati potranno, infatti, essere indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall’art. 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta l’anno anziché ogni due anni.
Le cooperative sociali sono considerate ONLUS DI DIRITTO come specificato nella L.460/1997.

Dal momento che le cooperative sociali rappresentano una particolare categoria che sta sviluppandosi nel contesto sociale ed economico nazionale, sembra utile fornire, a titolo esemplificativo, lo statuto di una società cooperativa sociale di tipo b) volta alla promozione di iniziative di carattere culturale a verso l’apporto lavorativo di persone svantaggiate.

PRODUZIONE E LAVORO

In un contesto odierno dove è sempre più difficile l’individuazione di un lavoro sicuro e stabile, soprattutto per i giovani, questo settore rappresenta un tassello fondamentale che coinvolge Cooperative italiane, questa tipologia rappresenta una boccata d’aria fresca per coloro che oltre ad un lavoro, necessitano di riprendere in mano anche e soprattutto la propria dignità diventando in cooperativa “socio coimprenditore”.
Le cooperative di produzione e lavoro sono volte a collocare II lavoro o i prodotti dei soci cooperatori alle migliori condizioni e a procurare, tramite le attività sociali, vantaggi diretti e immediati all’economia dei singoli soci.

L’elemento peculiare delle cooperative di produzione e lavoro è rappresentato dalla particolare natura che connota lo scambio mutualistico tra i soci e la cooperativa, incentrato nell’attività di lavoro che i soci prestano nell’ambito della cooperativa stessa: il socio, di fatto, incorpora contemporaneamente sia le caratteristiche del lavoratore sia quelle dell’imprenditore.

Tale peculiarità aveva creato dei problemi in sede di qualificazione del rapporto sussistente tra socio e cooperativa, successivamente risolti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, la quale dispone che: “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Il socio, in quanto imprenditore, assume l’appalto di lavori che esegue con gli altri soci e sopporta, conseguentemente, oneri e rischi delle attività intraprese; come lavoratore, invece, esegue iI lavoro e in cambio riceve una remunerazione per iI lavoro prestato.

L’art. 3 della legge 142/2001, a tale proposito, sottolinea che “[…] le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore al minimi previsti, per prestazioni analoghe.
Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati:

  1. a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati al sensi dell’articolo 2;
  2. in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

I soci della cooperativa di produzione e lavoro da un lato ottengono una remunerazione analoga allo stipendio e, dall’altro, dividono l’eventuale profitto che, una volta dedotte le spese dell’attività e le remunerazioni ai soci, scaturisce dall’attività svolta dalla cooperativa.

CULTURA – TURISMO – SPETTACOLO – EDITORIA

Cooperative italiane oltre che tutelare la persona, sempre, si occupa di far rispettare e conservare tutti i progetti culturali così da garantire la valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico, per lo sviluppo oltre che sociale, anche economico, del nostro Paese.
Le cooperative editoriali o giornalistiche sono disciplinate dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, la quale dispone che “per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e ss. c.c., iscritte nel registro prefettizio di cui all’art. 12 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall’art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127”.
Lo statuto deve, necessariamente, avere per oggetto attività editoriale, tipografica o comunque attinente l’informazione, inoltre, che le cooperative di giornalisti devono associare almeno il 50 per cento dei giornalisti.

Le cooperativer turistiche sono quelle che svolgono attività di agenzia viaggi, di tour operating, di albergatori, di gestori stabilimenti balneari ed altre strutture ricettive.

Le cooperative culturali sono quelle che svolgono attività di conservazione e pubblicizzazione dei beni culturali e ambientali, della divulgazione della cultura e della creatività, con particolare attenzione alle nuove tecnologie digitali. La cultura rappresenta un importante opportunità di crescita economica e di nuova occupazione. La cooperativa culturale ben si attaglia a creare occupazione giovanile ed anche ad affermarsi come il contenitore più adatto allo sviluppo delle nuove tipologie di lavoro giovanile.

Le cooperative dello spettacolo sono quelle che raggruppano, nel loro insieme, l’enorme mole di lavoro che ruota intorno all’allestimento degli spettacoli. (montatori, truccatori, costumisti, elettricisti, montatori, registi, artisti etc.)

TRASPORTI

Le cooperative di trasporto, iscritte alla V sezione dell’albo nazionale degli enti cooperativi, sono, in linea di principio, cooperative costituite fra imprenditori esercenti l’attività di trasporto, titolari in proprio degli strumenti di produzione.

L’attività di tali cooperative si concretizza nell’organizzazione, per conto dei soci, dei rapporti contrattuali con i committenti dei servizi di trasporto. La cooperativa si occupa, poi, di gestire una serie di servizi accessori a beneficio dei soci, quali l’erogazione del carburante, la manutenzione dei mezzi e i servizi di assistenza amministrativa relativi agli adempimenti di natura contabile e fiscale.

Cooperative Italiane - Associazione di categoria che assiste e tutela imprese e lavoratori del mondo cooperativo. - Credits