Statuto Cooperative Italiane

TITOLO I

DENOMINAZIONE, FINALITÁ, FUNZIONI

Art. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE
L’Associazione “COOPERATIVE ITALIANE” è finalizzata alla difesa, rappresentanza, assistenza e tutela di quanti svolgano attività in forma cooperativa o associata, sulla base primaria dei principi della solidarietà e della mutualità.
La denominazione abbreviata è “COOPITALIANE”.
L’Associazione ha sede in Roma ed opera in ambito nazionale secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 2 – FINALITÁ
L’Associazione che è retta sui principi di mutualità ed assistenza, senza alcun fine di lucro, e nel perseguire l’interesse generale sociale dei propri soci si propone le seguenti finalità:
1) L’incentivazione, la promozione, il coordinamento di enti cooperativi e/o mutualistici;
2) Lo studio, la tutela, la diffusione, la ricerca e la sperimentazione di nuovi modelli della cooperazione;
3) La formazione professionale dei soci, degli amministratori, degli addetti e degli enti associati in genere;
4) La promozione anche attraverso la formazione di lavoratori, di artigiani, di piccoli imprenditori per la acquisizione e la gestione di strumenti di lavoro e produzione in forma cooperativa o associazioni in genere;
5) Lo studio, la programmazione, l’incentivazione e la realizzazione di attività co- operativistiche nei paesi in via di sviluppo, nei paesi dell’Europa facenti parte della CEE, e nelle rimanenti aree geografiche;
6) La promozione, l’organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi e mutualistici anche nella forma di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e imprese sociali;,
7) La rappresentanza e l’assistenza amministrativa, fiscale, legale, tecnica, economica,
finanziaria, in ogni forma e modo, agli enti aderenti, anche attraverso forme di revisione, monitoraggio e tutoraggio;
8) La predisposizione, la raccolta, la divulgazione degli studi sulla cooperazione;
9) La valorizzazione dell’immagine della cooperazione, la preservazione dell’ambiente in cui le cooperative operano e miglioramento e promozione del territorio;
10) Lo studio e la predisposizione di norme e regolamenti da sottoporre alle competenti autorità e organi legislativi dello stato per lo sviluppo ed il migliore utilizzo delle attività svolte in forma cooperativistica.
Per il conseguimento delle finalità predette, l’Associazione potrà:
1) Avvalersi di tutti gli strumenti, anche agevolativi e di incentivazione, previsti da norme nazionali, comunitarie e comunque sovranazionali;
2) Stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni italiane, straniere ed internazionali aventi scopi affini;
3) Stipulare accordi, contratti e convenzioni con le organizzazioni sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro che possono intercorrere tra i propri associati e i prestatori d’opera degli associati stessi nei diversi campi di attività lavorativa;
4) Perseguire ogni iniziativa atta a migliorare e potenziare l’attività degli associati, anche avvalendosi di un proprio organo ufficiale di stampa.
Ove autorizzata ai sensi di legge, l’Associazione eserciterà tutte le funzioni demandate a norma di legge, ivi comprese le revisioni ordinarie di cui al D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, e sue successive modificazioni e integrazioni nonché le relative disposizioni di attuazione.
Entro un anno dovrà essere costituito presso l’Associazione un fondo di solidarietà sul quale dovranno affluire i fondi ad esso destinati:
1) 3% degli utili annui degli associati e comunque non meno del minimo previsto dalle vigenti disposizioni legislative;
2) i residui della liquidazione delle associate, dopo la distribuzione ai soci del solo capitale effettivamente versato rivalutato e gli eventuali dividendi maturati;
3) quanto ad esso spontaneamente devoluto.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

Art. 3
– ASSOCIATI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le associazioni che si reggano sui principi della mutualità a norma di legge.
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda dell’interessato, dal Comitato Esecutivo Provinciale, territorialmente competente se costituito, oppure dal competente Consiglio Provinciale. La delibera di ammissione, unitamente alla copia della domanda e della relativa documentazione allegata, verrà trasmessa alla Giunta Esecutiva Nazionale per la successiva ratifica.
Ratificata l’ammissione a socio si potrà procedere alla successiva iscrizione dello stesso nel Libro Soci e dell’avvenuta iscrizione verrà data comunicazione all’interessato e alle strutture territoriali (Provinciali e Regionali) di competenza.
L’adesione si intende perfezionata solo con l’avvenuta iscrizione nel libro soci.
Avverso la denegata iscrizione è ammesso ricorso all’Assemblea Nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che ha negato l’iscrizione.
La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale riportante tutti gli eventuali aggiornamenti;
2) Copia della delibera dell’organo sociale che per statuto ha competenza di richiedere l’adesione all’Associazione;
3) Copia dell’ultimo bilancio, con i relativi allegati, approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dai Revisori dei Conti ove previsti;
4) Elenco nominativo degli Amministratori, dei Revisori dei Conti ove previsti e degli eventuali Probi Viri con le rispettive qualifiche;
5) Per i consorzi, l’elenco dei soci aderenti;
6) Copia del certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente;
7) Copia della ricevuta del versamento della quota associativa di competenza;
8) Tutti quegli ulteriori documenti che il Consiglio Nazionale dell’Associazione reputasse necessari richiedere per un migliore completamento della documentazione stessa.
Il Consiglio Nazionale può disporre la partecipazione all’Associazione di quanti svolgano attività affini o complementari a quelle della cooperazione. Essi parteciperanno alla vita associativa, usufruendo di tutti i servizi della stessa, ed esprimeranno solo un parere consultivo nelle riunioni alle quali fossero invitati a partecipare.
L’adesione all’Associazione avviene attraverso gli organismi territoriali competenti secondo la sede sociale degli aderenti salvo deroghe motivate che possono essere rilasciate a richiesta dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
L’adesione dei consorzi e degli enti controllati da organismi cooperativi viene deliberata a livello territoriale omogeneo agli stessi.
Qualora il Consiglio Nazionale deliberi, ai sensi del primo comma, n. 11, dell’art. 23, di fondere l’Associazione con altre aventi analoghe finalità e obiettivi i soci sono automaticamente iscritti nel libro soci della nuova Associazione e il Presidente Nazionale dell’Associazione dovrà darne comunicazione a tutti gli associati secondo le modalità previste dalla lettera d) del successivo articolo 7 dello Statuto.
I soci che non dovessero riconoscersi nella nuova associazione, entro sessanta giorni dalla data della delibera di fusione, potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi del successivo art. 4, che sarà operativo dalla data della delibera stessa.
Gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.
Gli associati godono di tutti i diritti, compresi quelli di elettorato attivo e passivo, previsti dal presente statuto e dalle altre norme in materia.
Gli enti aderenti sono tenuti a:
1) Osservare lo statuto dell’Associazione nonché quelli delle organizzazioni territoriali della stessa;
2) Rispettare le deliberazioni degli organi collegiali dell’Associazione;
3) Uniformarsi alle norme, ai regolamenti ed alle disposizioni in genere emanate dall’Associazione e dalle organizzazioni territoriali della stessa;
4) Versare i contributi stabiliti dagli organi competenti dell’Associazione, dalle organizzazioni territoriali della stessa e da ogni altra disposizione di legge o regolamento;
5) Se ritenuto utile dal rispettivo Organo Amministrativo, comunicare all’organizzazione territoriale competente, l’avviso di convocazione della propria Assemblea ordinaria o straordinaria, per consentire ad un rappresentante dell’Associazione territorialmente competente, il diritto di partecipare;
6) Ricevere le revisioni ordinarie che l’Associazione è chiamata ad eseguire, una volta ottenuto il riconoscimento ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e sue successive modifiche e integrazioni;
7) Abbonarsi all’organo ufficiale di stampa dell’Associazione.

Art.4 – RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso è regolato dal Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell’intera Associazione.
La dichiarazione di recesso è deliberata dall’organo territorialmente competente che ne ha deciso l’ammissione e ratificata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
L’esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti, con le stesse modalità di cui al precedente comma 2, se non ottemperino agli obblighi statutari, ovvero non rispettino le deliberazioni degli organi sociali dell’Associazione ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al presente statuto o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all’Associazione ovvero alle strutture territoriali della stessa.
Le deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva Nazionale in merito ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere comunicate agli interessati.
Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea Nazionale.
Il ricorso deve essere proposto con lettera raccomandata al Presidente Nazionale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e comunque non provoca sospensiva.
L’esclusione dall’Associazione opera automaticamente anche nei confronti di tutti gli altri organismi dell’Associazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E ORGANI SOCIALI

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
L’Associazione è organizzata su base Provinciale, Regionale e Nazionale.
Qualora esigenze particolari richiedano una base territoriale, diversa da quella Provinciale, la stessa sarà determinata dal Consiglio Nazionale.
Nella rispettiva denominazione i singoli organi territoriali specificheranno l’estensione territoriale e, conseguentemente, se organizzati su base regionale la denominazione sarà “COOPERATVE ITALIANE – Regionale …” seguita dal nome della Regione, se organizzati su base provinciale la denominazione sarà “COOPERATVE ITALIANE – Provinciale …” seguita dal nome della Provincia.
Gli statuti degli organi territoriali, per il loro funzionamento, si uniformano al presente statuto.
Gli organi delle strutture territoriali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L’Organizzazione è ispirata al principio di autonomia e responsabilità degli organi intermedi ed a quello del decentramento organizzativo e di rappresentanza, nel rispetto dell’unicità dell’indirizzo dell’Associazione.
Le strutture territoriali rappresentano l’Associazione nell’ambito delle proprie zone territoriali e vi esplicano, nel pieno rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi nazionali, i compiti a questa attribuiti dal presente Statuto.
In particolare le strutture territoriali eleggono i propri organismi direttivi.
Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale e nel rispetto del presente statuto, stabilisce le norme per l’elezione degli organi territoriali e per l’esercizio della rappresentanza.
Le strutture territoriali godono di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nel rispetto delle direttive generali dell’Associazione e sono sottoposti al controllo dell’Associazione stessa.
Delle obbligazioni contratte dalle strutture territoriali rispondono le strutture territoriali medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto delle strutture territoriali.
Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, previa verbalizzazione dei motivi potrà, ai sensi del successivo art.23, n. 9 del primo comma, dichiarare decaduti dalla carica gli organismi direttivi delle strutture territoriali e dei Dipartimenti di cui al successivo art.19 dello Statuto e, in sostituzione, nominare un commissario ad acta con il compito di rimuovere le irregolarità accertate secondo le modalità previste alla lettera f) del successivo art. 7.

Art.6– ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali delle strutture organizzate su base provinciale sono:
1) Il Presidente Provinciale
2) L’Assemblea Provinciale
3) Il Consiglio Provinciale
4) Il Comitato Esecutivo Provinciale
5) Il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale
Gli organi sociali delle strutture organizzate su base regionale sono:
1) Il Presidente Regionale
2) L’Assemblea Regionale
3) Il Consiglio Regionale
4) Il Comitato Esecutivo Regionale
5) Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale
Gli organi sociali delle strutture organizzate su base nazionale sono:
1) Il Presidente Nazionale
2) L’Assemblea Nazionale
3) La Giunta Esecutiva Nazionale
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
5) Il Consiglio Nazionale
6) Il Presidente Onorario
7) Il Comitato Scientifico

Art. 7 – NORME GENERALI
a) Decadenza
I componenti eletti nei Consigli Provinciali, nei Consigli Regionali e nel Consiglio Nazionale previsti dal presente statuto che non partecipino, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio cui appartengono decadono automaticamente dalla carica. La decadenza dovrà essere ratificata con delibera dello stesso Consiglio e comunicata agli interessati con le modalità consentite.
Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nei Consigli Provinciali, Regionali e nel Consiglio Nazionale tra i membri eletti si può supplire mediante cooptazione da parte del corrispondente Consiglio.
I Consiglieri eletti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Comitato Esecutivo Provinciale, Regionale e della Giunta Esecutiva Nazionale decadono automaticamente dalla carica. La decadenza dovrà essere ratificata con delibera del rispettivo Consiglio Provinciale, Regionale o Nazionale che potrà provvedere alla loro sostituzione.

b) Elezioni
Successivamente al riconoscimento giuridico dell’Associazione il rinnovo di tutte le cariche sociali degli enti territoriali (Provinciali e Regionali), indipendentemente dalla naturale data di scadenza delle cariche sociali previste dai rispettivi statuti, sarà effettuato unitamente al rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione.
L’elezione dei componenti il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale e Regionale e i delegati per l’Assemblea Regionale e Nazionale avverrà con la presentazione di liste che dovranno essere sottoscritte da almeno un quinto dei componenti la rispettiva Assemblea o dalla maggioranza dei componenti il competente Consiglio e vi dovranno essere indicati un numero di candidati non inferiore al numero minimo e non superiore al massimo dei componenti previsti dai rispettivi statuti.
Salvo diverse disposizioni del Regolamento che dovrà essere uniformato a quello che sarà approvato dal Consiglio Nazionale, l’elezione dei candidati avverrà con i seguenti criteri.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulteranno eletti i componenti della lista che ha avuto il maggior numero di voti e tra di loro coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di voti verrà eletto colui che è prima nella lista. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà colui che ha preso il maggior numero di preferenze.
Per gli altri organi risulteranno eletti i componenti della lista che ha avuto il maggior numero di voti e tra di loro coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di voti verrà eletto colui che è prima nella lista.
Per la tutela della rappresentanza dei candidati delle liste di minoranza, qualora una lista di minoranza raggiunga un numero di voti pari almeno al 20% degli aventi diritto di voto, il 10% dei candidati da eleggere è assegnato ai candidati delle liste di minoranza che hanno avuto il maggior numero di preferenze che risulteranno eletti in sostituzione dei candidati eletti nella lista di maggioranza con il minor numero di preferenze. Tra le liste di minoranza i candidati saranno ripartiti in proporzione ai voti ottenuti. Gli arrotondamenti sono fatti all’unità superiore.

c) Incompatibilità delle cariche
Le cariche di Presidente Provinciale, di Presidente Regionale e di Presidente di Dipartimento non possono essere contemporaneamente ricoperte dal medesimo soggetto.
Entro tre mesi dall’elezione, qualora il neo eletto ricopra già altra carica incompatibile ai sensi del precedente comma, salva specifica deroga temporale rilasciata dalla Giunta Esecutiva Nazionale, dovrà indicare per quale carica intende esercitare il mandato.
Il competente Consiglio provvederà di conseguenza alla sostituzione a termini di statuto.
Le cariche di Presidente Nazionale e di Presidente Onorario non sono compatibili con nessuna delle altre cariche all’interno dell’Associazione.

d) Convocazioni
Il Consiglio Provinciale, Regionale o Nazionale e il Comitato Esecutivo Provinciale, Regionale o Nazionale possono validamente deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno in prima convocazione quando sono presenti la maggioranza dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere fissata prima che siano decorse ventiquattro ore dalla prima convocazione.
La convocazione dei succitati organi collegiali può essere effettuata a mezzo fax, telegramma o lettera raccomandata, e-mail da inviarsi al domicilio indicato dai Consiglieri almeno dieci giorni prima indicando la sede, l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione. In deroga alle modalità di convocazione precedentemente esposte, su espressa richiesta da parte del singolo Consigliere, la convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail che verrà indicato dall’interessato.
Le convocazioni o le comunicazioni ai soci vengono normalmente effettuate mediante l’affissione dell’avviso presso la competente sede sociale ovvero tramite pubblicazione sull’organo di stampa dell’Associazione e con nota da inviarsi alla sede dell’ultimo indirizzo fornito dagli stessi o a mezzo posta elettronica certificata.

e) Contributi sociali
Ai sensi del successivo art. 23, comma terzo, n. 3), l’importo dei contributi sociali ordinari dovuti dagli enti aderenti sarà determinato con l’approvazione della maggioranza dei suoi membri dal Consiglio Nazionale, ma la riscossione degli stessi è di esclusiva competenza delle strutture territoriali a livello Provinciale che provvederanno trimestralmente a riversare alla Struttura Regionale, se costituita, e alla Struttura Nazionale la quota di competenza.
Il Consiglio Nazionale, con l’approvazione della maggioranza dei suoi membri, stabilirà la quota di competenza della Struttura Nazionale e la quota di competenza della Struttura Regionale e Provinciale.
Il Consiglio Nazionale, con l’approvazione della maggioranza dei suoi membri, può richiedere ai soci di versare, oltre al contributo sociale di cui al comma 1, un ulteriore contributo straordinario su base volontaria destinato al migliore raggiungimento di specifiche finalità dell’Associazione.
Previa autorizzazione del Consiglio Nazionale il contributo straordinario su base volontaria di cui al precedente comma può essere richiesto, con l’approvazione della maggioranza dei suoi membri, anche dal Consiglio Regionale ai soci che ricadono nella propria competenza territoriale.
La riscossione dei contributi straordinari è di competenza della struttura che ne ha deliberato la richiesta.
I contributi straordinari autonomamente e volontariamente corrisposti dai soci restano di competenza della struttura territoriale cui vengono versati.

f) Commissariamento delle strutture territoriali
Nell’ipotesi che il Consiglio Nazionale ritenga opportuno che in una struttura territoriale, ai sensi del successivo art. 23, n. 9 del primo comma, vengano dichiarati decaduti gli organismi direttivi, il Presidente Nazionale dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata, al Presidente del Consiglio e al Presidente del Collegio dei Revisori della struttura territoriale interessata un estratto della delibera adottata dal Consiglio Nazionale con le motivazioni della dichiarazione di decadenza e la nomina del Commissario.
Decorsi sei mesi dalla data della spedizione della raccomandata il Commissario nominato assumerà ufficialmente l’incarico assegnatogli e provvederà, improrogabilmente entro e non oltre i successivi sei mesi, a rimuovere le irregolarità rilevate nei limiti del potere attribuitogli dal Consiglio Nazionale.
Qualora entro i suddetti sei mesi il Commissario reputi che non sia possibile ripristinare il regolare funzionamento della struttura territoriale confermerà la decadenza degli organi sociali e provvederà a convocare l’Assemblea per il rinnovo degli stessi dandone comunicazione al Presidente Nazionale.
Il Commissario può essere rimosso e/o sostituito dal Consiglio Nazionale qualora non adempia correttamente al mandato conferitogli.

g) Fusione per incorporazione con un’altra Associazione
Nell’ipotesi che il Consiglio Nazionale deliberi ai sensi del primo comma, n. 11, del successivo art. 23, di fondere per incorporazione l’Associazione con altre associazioni aventi analoghe finalità e obiettivi per un miglior raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto, si procederà al rinnovo delle cariche sociali degli enti territoriali interessati dalla fusione (Provinciali e Regionali), indipendentemente dalla naturale data di scadenza delle cariche sociali previste dai rispettivi statuti, unitamente al rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione.

STRUTTURA PROVINCIALE

Art. 8 – ASSEMBLEA PROVINCIALE
L’Assemblea Provinciale stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione in sede provinciale in relazione ai temi e agli argomenti proposti dal Consiglio Regionale nel rispetto degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Regionale e dal Consiglio Nazionale.
L’Assemblea Provinciale si svolgerà nel rispetto del presente statuto e di apposito Regolamento, che sarà approvato dal competente Consiglio Regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea stessa che dovrà essere inviato agli enti aderenti unitamente all’avviso di convocazione.
L’Assemblea Provinciale è costituita dal rispettivo Presidente Provinciale, dal rispettivo Consiglio Provinciale e dai rappresentanti designati dagli enti aderenti aventi sede nel territorio di competenza e in regola con i versamenti contributivi alla data dell’ultimo bilancio approvato, salvo diverso regolamento che sarà approvato dal Consiglio Regionale.
Il Presidente Regionale può nominare un suo delegato, che di diritto parteciperà all’Assemblea senza diritto di voto e vi parteciperà nella veste di osservatore.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono espresse in mozioni e possono trattare qualunque argomento attinente la cooperazione e, anche se non posto all’ordine del giorno, qualunque argomento sia richiesto almeno da un terzo dagli aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Provinciale a cura del Presidente Provinciale almeno ogni quinquennio e l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale, ovvero tramite pubblicazione sull’organo di stampa dell’Associazione, e con convocazione da inviarsi agli enti aderenti secondo le modalità previste dalla lettera d) dell’articolo 7 dello Statuto.
L’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un terzo degli enti associati in regola con i versamenti contributivi alla data dell’ultimo bilancio approvato.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere l’ordine del giorno dei lavori, il luogo ove si svolge l’Assemblea e la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea è valida a deliberare in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei componenti ed in seconda convocazione, decorse ventiquattro ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di cinque conferite a chi ha diritto di voto, salvo diverso regolamento che sarà approvato dal Consiglio Regionale.
L’Assemblea è normalmente presieduta dal proprio Presidente Provinciale o da un suo delegato che provvederanno anche alla nomina del Segretario.
Quando vi è all’ordine del giorno la nomina degli organi sociali l’Assemblea nomina il Presidente dell’Assemblea e il Segretario dell’Assemblea per la redazione del verbale.
Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano o in via straordinaria, quando lo richieda il Presidente o formalmente almeno due quinti dei partecipanti, per appello nominale o per scrutinio segreto.
L’Assemblea elegge il Presidente Provinciale, i membri per il Consiglio Provinciale stabilendone anche il numero, il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 12 del presente statuto, i delegati per l’Assemblea Regionale e per l’Assemblea Nazionale nel numero che verrà stabilito dal regolamento.
L’Assemblea Provinciale demanda specificatamente, in via ordinaria, l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Provinciale.
I delegati per l’Assemblea Regionale e i delegati per l’Assemblea Nazionale restano in carica fino all’elezione del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale partecipano di diritto all’assemblea.

Art.9 – CONSIGLIO PROVINCIALE
Il Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni ed è composto da tre a venti membri eletti dall’Assemblea Provinciale tra gli aventi diritto di voto e dal Presidente Provinciale.
Al Consiglio Provinciale potranno essere aggiunti fino a due componenti cooptati dal Consiglio stesso, la cui nomina dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Provinciale su proposta del Presidente Provinciale elegge tra i propri membri il Vice Presidente Provinciale.
Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente Provinciale di massima ogni tre mesi.
Spetta al Consiglio Provinciale promuovere le attività degli enti aderenti e, oltre ai compiti previsti nei precedenti commi, in via non esaustiva:
a) Deliberare le convocazioni dell’Assemblea Provinciale;
b) Ratificare il regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea Provinciale e la nomina degli organi che saranno previsti dal regolamento stesso;
c) Approvare i bilanci consuntivi, preventivi e le relazioni programmatiche;
d) Deliberare la eventuale costituzione dei settori provinciali;
e) Deliberare l’eventuale formazione dei comprensori e/o aree metropolitane;
f) Determinare i mezzi di finanziamento e, nel rispetto delle decisioni del Consiglio
Nazionale e Regionale, riscuotere i contributi associativi dovuti dagli Enti aderenti;
g) Eleggere il Presidente Provinciale, con la maggioranza dei suoi componenti, nel caso in cui se ne renda necessaria l’elezione nel corso del mandato. Il Presidente così eletto dal Consiglio Provinciale dura in carica fino al termine del mandato in corso;
h) Sostituire, se ritenuto necessario e con la maggioranza dei suoi componenti, i Consiglieri
che per qualsiasi motivo venissero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 7 lettera a);
i) Eleggere il Comitato Esecutivo Provinciale, ricorrendone i presupposti;
j) Proporre all’Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto previa approvazione delle modifiche stesse da parte del Consiglio Nazionale;
k) Esercitare le funzioni ad esso esplicitamente demandate dall’Assemblea Provinciale;
l) Deliberare su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi dell’Associazione fatto salvo il diritto delle parti di avvalersi di quanto stabilito dal successivo art. 29;
m) Autorizzare l’apertura di uffici territoriali determinandone autonomia operativa, ambiti
di competenza, incarichi e responsabilità. Delle obbligazioni assunte ne rispondono direttamente i soggetti incaricati.
Delle eventuali obbligazioni assunte dal Consiglio Provinciale ne risponde personalmente colui che le assume anche se in nome e per conto dell’Associazione.
Copia dei bilanci dovrà essere trasmessa al Consiglio Regionale di competenza per consentire di effettuare, ai soli fini statistici, il bilancio consolidato delle attività svolte nella regione.
Alle riunioni del Consiglio Provinciale partecipano di diritto i membri del Collegio dei Revisori
dei Conti Provinciale che dovranno essere avvisati con le stesse modalità per la convocazione dei
Consiglieri.

Art. 10 – COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE
Qualora il Consiglio Provinciale sia composto da più di nove membri eletti dall’Assemblea Provinciale su proposta del Presidente Provinciale il Consiglio Provinciale può costituire un Comitato Esecutivo Provinciale, composto dal Presidente Provinciale e da tre a cinque membri nominati tra i propri componenti, per la gestione e l’amministrazione della struttura provinciale e per l’attuazione alle deliberazioni del Consiglio Provinciale.
Essi decadono dalla carica insieme ai membri del Consiglio Provinciale che li ha eletti.
Il Comitato Esecutivo Provinciale è convocato dal Presidente con la frequenza ritenuta necessaria.
Il Comitato Esecutivo Provinciale può chiamare a partecipare alle sue riunioni, a seconda degli
argomenti da trattare, i dirigenti dei diversi settori organizzati dell’Associazione e il rappresentante dei comprensori e/o aree metropolitane eventualmente costituite e deve comunque invitare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.11 – PRESIDENTE PROVINCIALE
Il Presidente Provinciale è eletto dall’Assemblea Provinciale e dura in carica cinque anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale nel territorio di competenza, presiede le riunioni del Consiglio Provinciale e del Comitato Esecutivo, esercita tutte le altre funzioni demandategli dagli organi dell’Associazione, e può adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio Provinciale, salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione.
Il Presidente Provinciale inoltre:
1) Ha la firma sociale e può aprire conti correnti bancari e postali e rilasciare quietanze liberatorie;
2) Previa deliberazione del Consiglio Provinciale o del Comitato Esecutivo Provinciale, se costituito, potrà contrarre prestiti, mutui anche ipotecari, chiedere affidamenti ad istituti bancari, concedere ipoteche, firmare cambiali in nome e per conto dell’Associazione, concedere prestiti, nonché concedere, postergare, cancellare, e rinunciare ad ipoteche legali;
3) Attua le direttive fissate agli organi collegiali dell’Associazione;
4) Da esecuzione alle delibere degli organi sociali riguardanti la nomina dei responsabili degli uffici e del personale relativamente alle funzioni, alle retribuzioni, alla struttura organizzativa, alla assunzione, al trasferimento e al licenziamento del personale.
In caso di sua assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente Provinciale o, se assente, dal membro del Consiglio Provinciale più anziano di età.
Coordina le attività degli enti aderenti e, sentito il parere del Presidente Regionale, li rappresenta per il medesimo livello territoriale davanti alle pubbliche amministrazioni, rappresentanze sindacali ed economiche e movimenti cooperativi.
Gestisce le risorse di competenza.

Art.12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIALI
Il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Presidente, un membro effettivo e i due membri supplenti sono nominati dall’Assemblea
Provinciale, mentre un membro effettivo verrà nominato dal Consiglio Regionale territorialmente competente.
I supplenti subentrano agli effettivi eletti dall’Assemblea Provinciale, che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare la loro funzione.
Nel caso in cui il revisore dei conti effettivo, nominato dal Consiglio Regionale, cessi dalla carica o sia impedito ad esercitare le sue funzioni il Consiglio Regionale provvederà alla sua sostituzione.
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale il controllo su tutte le operazioni economiche e finanziarie e l’esame del rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio Provinciale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e del Comitato Esecutivo Provinciale se costituito.

STRUTTURA REGIONALE

Art. 13 – ASSEMBLEA REGIONALE
L’Assemblea Regionale stabilisce gli indirizzi generali in sede regionale in relazione ai temi e agli argomenti proposti dal Consiglio Regionale nel rispetto degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Nazionale.
L’Assemblea Regionale si svolgerà nel rispetto del presente statuto e di apposito Regolamento, che sarà approvato dal competente Consiglio Nazionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea stessa che dovrà essere inviato ai componenti l’Assemblea Regionale unitamente all’avviso di convocazione.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Regionale almeno ogni quinquennio e l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno trenta giorni prima della data fissata mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale, ovvero mediante specifica convocazione da inviarsi ai partecipanti. Copia dell’avviso di convocazione dovrà essere inviata al Presidente Nazionale che nominerà un suo delegato per la partecipazione all’Assemblea.
Per consentire agli organi provinciali territorialmente competenti di convocare le rispettive Assemblee Provinciali per la nomina dei propri delegati all’Assemblea Regionale, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’Assemblea Regionale dovrà essere inviata apposita comunicazione agli organismi provinciali con indicato il numero dei delegati che competono a ciascuna provincia, il regolamento per l’Assemblea Provinciale e l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere l’ordine del giorno dei lavori, il luogo ove si svolge l’Assemblea e la data e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea è valida a deliberare in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei componenti ed in seconda convocazione, decorse ventiquattro ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea è normalmente presieduta dal proprio Presidente Regionale che provvederà anche alla nomina del Segretario.
Quando vi è all’ordine del giorno la nomina degli organi sociali l’Assemblea nomina il Presidente dell’Assemblea e il Segretario dell’Assemblea per la redazione del verbale.
Le votazioni avvengono in via ordinaria per alzata di mano o in via straordinaria, quando lo richieda il Presidente o formalmente almeno due quinti dei partecipanti, per appello nominale o per scrutinio segreto.

Art. 14 – COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE
L’Assemblea Regionale è costituita dal rispettivo Presidente Regionale, dal Consiglio Regionale, dai delegati nominati dalle Assemblee Provinciali territorialmente competenti, dai Presidenti Provinciali e dai Presidenti dei Dipartimenti Regionali se costituiti.
Il Presidente Nazionale può nominare un suo delegato, che di diritto parteciperà all’Assemblea senza diritto di voto e vi parteciperà nella veste di osservatore.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Regionale a cura del Presidente Regionale in via ordinaria per i compiti di cui al presente statuto, ovvero in via straordinaria quando il Consiglio Regionale ne ravvisi l’utilità. L’assemblea potrà anche essere convocata da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali territorialmente competenti su deliberazione dei rispettivi Consigli.
L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida a deliberare, qualunque sia l’argomento da trattare, in prima convocazione quando sono presenti i due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti ma non può essere convocata prima
che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati nell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea sono espresse in mozioni e possono trattare qualunque argomento attinente la cooperazione e, anche se non posto all’ordine del giorno, qualunque argomento sia richiesto almeno da un terzo dagli aventi diritto di voto.
I temi, gli argomenti e ogni altra modalità di preparazione e svolgimento dell’Assemblea sono fissati dal Consiglio Regionale con apposito verbale predisposto di volta in volta.
Il numero di delegati spettanti ai provinciali è di massima fissato in base al numero degli enti aderenti in regola con i versamenti contributivi alla data dell’ultimo bilancio approvato.
E’ facoltà del Consiglio Regionale introdurre altri criteri e rapporti di rappresentanza, anche non direttamente proporzionali al numero degli aderenti, quando se ne ravvisi l’opportunità.
Quando vi è all’ordine del giorno la nomina degli organi sociali, l’Assemblea Regionale nomina il Presidente dell’Assemblea e il Segretario dell’assemblea; negli altri casi è presieduta dal Presidente Regionale che nomina il Segretario.
L’Assemblea elegge il Presidente Regionale, i membri per il Consiglio Regionale stabilendone anche il numero e il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 16 del presente statuto.
L’Assemblea Regionale demanda specificatamente, in via ordinaria, l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Regionale.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale partecipano di diritto all’assemblea, ma non hanno diritto di voto se non delegati.

Art. 15 – CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente Regionale, dai Presidenti Provinciali e da cinque a venticinque membri eletti dall’Assemblea Regionale tra i Delegati eletti dall’Assemblea Provinciale. I componenti sono rieleggibili.
Al Consiglio Regionale potranno essere aggiunti fino a tre componenti cooptati dal Consiglio stesso, la cui nomina dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio stesso.
I Presidenti dei Dipartimenti Regionali, se costituiti, partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale senza diritto di voto.
Il Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale elegge tra i propri membri il Vice Presidente Regionale Vicario e due Vice Presidenti Regionali.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente Regionale di massima ogni tre mesi.
Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano senza diritto di voto i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.
Spetta al Consiglio Regionale promuove le attività dell’Associazione e, oltre ai compiti previsti nei precedenti commi, in via non esaustiva:
1) Approvare i bilanci consuntivi, preventivi e le relazioni programmatiche;
2) Determinare gli stanziamenti delle risorse da assegnare al territorio di competenza;
3) Esercitare tutte le funzioni ad esso specificatamente demandate dal presente Statuto;
4) Esercitare il controllo sull’operato degli organi provinciali e dei Dipartimenti Regionali se costituiti;
5) Fornire le indicazioni sugli indirizzi generali gestionali e rappresentativi dell’Associazione a livello regionale;
6) Deliberare la convocazione dell’Assemblea Regionale;
7) Deliberare il regolamento per lo svolgimento delle Assemblee Provinciali;
8) Nominare il Revisore dei Conti Effettivo per i Collegi dei Revisori dei Conti Provinciali;
9) Ratificare il regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea Regionale e la nomina degli organi che saranno previsti dal regolamento stesso;
10) Deliberare la costituzione dei Dipartimenti Regionali su indicazione del Consiglio Nazionale;
11) Deliberare l’eventuale formazione dei comprensori e/o aree metropolitane nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale;
12) Determinare i mezzi di finanziamento, nel rispetto delle decisioni del Consiglio Nazionale;
13) Con la maggioranza dei suoi componenti, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, può deliberare di richiedere ai soci che ricadono nella propria competenza territoriale di versare un contributo straordinario volontario destinato al migliore raggiungimento di specifiche finalità dell’Associazione nel rispetto di quanto stabilito all’art. 7, lettera e);
14) Eleggere il Comitato Esecutivo Regionale, ricorrendone i presupposti;
15) Proporre all’Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto previa approvazione delle modifiche stesse da parte del Consiglio Nazionale;
16) Esercitare le funzioni ad esso esplicitamente demandate dall’Assemblea Regionale;
17) Eleggere il Presidente Regionale, con la maggioranza dei suoi componenti, nel caso in cui se ne renda necessaria l’elezione nel corso del mandato. Il Presidente così eletto dal Consiglio Regionale dura in carica fino al termine del mandato in corso;
18) Sostituire, se ritenuto necessario e con la maggioranza dei suoi componenti, i Consiglieri che per qualsiasi motivo venissero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 7 lettera a);
19) Deliberare su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi dell’Associazione fatto salvo il diritto delle parti di avvalersi di quanto stabilito dal successivo art. 29.
Delle eventuali obbligazioni assunte dal Consiglio Regionale ne risponde personalmente colui che le assume anche se in nome e per conto dell’Associazione.
Copia dei bilanci dovrà essere trasmessa al Consiglio Nazionale per consentire di effettuare, ai soli fini statistici, il bilancio consolidato delle attività svolte dall’Associazione.
Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano di diritto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale che dovranno essere avvisati con le stesse modalità per la convocazione dei Consiglieri.

Art. 16 – PRESIDENTE REGIONALE
Il Presidente Regionale nell’ambito del territorio Regionale ha la firma sociale, la rappresentanza dell’Associazione, garantisce l’unitarietà di tutti gli organi dell’Associazione, ne cura l’immagine, i rapporti con tutte le amministrazioni, con i rappresentanti delle forze politiche a livello regionale, con le organizzazioni sindacali ed economiche nonché con gli altri enti cooperativi.
Inoltre:
1) Ha la firma sociale e può aprire conti correnti bancari e postali e rilasciare quietanze liberatorie;
2) Convoca il Consiglio Regionale, redige il bilancio preventivo e consuntivo a livello regionale.
3) Previa deliberazione del Consiglio Regionale o del Comitato Esecutivo Regionale, se costituito, potrà contrarre prestiti, mutui anche ipotecari, chiedere affidamenti ad istituti bancari, concedere ipoteche, firmare cambiali in nome e per conto dell’Associazione, concedere prestiti, nonché concedere, postergare, cancellare, e rinunciare ad ipoteche legali;
4) Attua a livello Regionale le direttive fissate dagli organi collegiali dell’Associazione;
5) Da esecuzione alle delibere degli organi sociali riguardanti la nomina dei responsabili degli uffici e del personale relativamente alle funzioni, alle retribuzioni, alla struttura organizzativa, alla assunzione, al trasferimento e al licenziamento del personale;
6) Nomina il suo delegato per l’Assemblea Provinciale di cui all’art. 8 del presente statuto. Per un miglior funzionamento dell’Associazione può autonomamente delegare parte delle proprie competenze a membri del Consiglio Regionale.
Il Presidente Regionale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 17 – COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
Qualora il Consiglio Regionale sia composto, oltre che dai membri di diritto, da più di nove membri eletti dall’Assemblea Regionale su proposta del Presidente Regionale il Consiglio Regionale può costituire un Comitato Esecutivo Regionale, composto dallo stesso Presidente Regionale e da tre a sette membri nominati tra i propri componenti, per la gestione e l’amministrazione della struttura regionale e per l’attuazione alle deliberazioni del Consiglio Regionale.
Essi decadono dalla carica insieme ai membri del Consiglio Regionale che li ha eletti.
Il Comitato Esecutivo Regionale è convocato dal Presidente con la frequenza ritenuta necessaria.
Il Comitato Esecutivo Regionale può chiamare a partecipare alle sue riunioni, a seconda degli argomenti da trattare, i dirigenti dei diversi settori organizzati dell’Associazione e il rappresentante dei comprensori e/o aree metropolitane eventualmente costituite e deve comunque invitare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE
Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Presidente, un membro effettivo e i due membri supplenti sono nominati dall’Assemblea Regionale, mentre un membro effettivo verrà nominato dal Consiglio Nazionale.
I supplenti subentrano agli effettivi eletti dall’Assemblea Regionale che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare la loro funzione.
Nel caso in cui il Revisore dei Conti effettivo, nominato dal Consiglio Nazionale, cessi dalla carica o sia impedito ad esercitare le sue funzioni il Consiglio Nazionale provvederà alla sua sostituzione.
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti Regionale il controllo su tutte le operazioni economiche e finanziarie dell’Unione e l’esame del rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio Regionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale e del
Comitato Esecutivo Regionale se costituito.

Art. 19 – DIPARTIMENTI
Ove se ne ravveda la necessità il Consiglio Nazionale può costituire i Dipartimenti Nazionali per settore di attività, determinandone le linee di azione del settore e le risorse economiche per il funzionamento degli stessi.
Qualora vengano costituiti i Dipartimenti Nazionali, i Consigli Regionali possono costituire i corrispondenti Dipartimenti Regionali per gli analoghi settori di attività, previa autorizzazione dei corrispondenti Presidenti dei Dipartimenti Nazionali.
Gli Statuti dei Dipartimenti Nazionali e Regionali devono essere conformi alle norme e allo spirito del presente statuto e devono essere approvati dal Consiglio Nazionale.
I Dipartimenti Regionali e Nazionali curano la promozione ed il potenziamento degli enti aderenti dei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico ed economico e li rappresentano.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, lettera c), chi fa parte degli organismi direttivi dell’Associazione può fare anche parte degli organismi direttivi dei Dipartimenti. Il Presidente di ciascun Dipartimento Regionale e Nazionale è membro di diritto rispettivamente dell’Assemblea Regionale e Nazionale.
Nella sua funzione di controllo il Consiglio Nazionale può convocare i componenti degli organi direttivi dei Dipartimenti Nazionali e stabilire le direttive cui gli organi dei Dipartimenti dovranno attenersi anche a livello Regionale per il ristabilimento della normale e corretta gestione.
Ove questo obiettivo non sia raggiunto entro 6 mesi, ovvero il Consiglio Nazionale valuti insindacabilmente che le irregolarità o le inefficienze siano tali da non poter essere rimosse, il Consiglio medesimo può adottare provvedimenti previsti dall’art. 5.

TITOLO IV

STRUTTURA NAZIONALE

Art. 20 – ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione, in relazione ai temi ed argomenti proposti dal Consiglio Nazionale.
L’Assemblea formula in conseguenza il programma dell’attività nazionale ed elegge ogni cinque anni il Presidente Nazionale, il Presidente Onorario, i membri per il Consiglio Nazionale stabilendone anche il numero, il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.
L’Assemblea esamina i temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa, il rapporto sullo stato dell’organizzazione e lo stato di attuazione del programma dell’Associazione e approva le proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
Le deliberazioni programmatiche dell’Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
L’Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
Compete all’Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio Nazionale.
Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno due quinti dei delegati all’Assemblea che debbono farne richiesta di iscrizione all’Ordine del Giorno dell’Assemblea almeno trenta giorni prima della data di essa, per l’esame preventivo da parte del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto.
L’Assemblea Nazionale demanda specificatamente, in via ordinaria, l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Nazionale.

Art. 21 – COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE
L’Assemblea Nazionale è costituita dai componenti il Consiglio Nazionale, dai Presidenti dei Dipartimenti Regionali e Nazionali se costituiti, e dai Presidenti Regionali, tutti quali membri di diritto e dai Delegati rappresentanti degli enti aderenti eletti nelle Assemblee Provinciali.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale a cura del Presidente Nazionale, almeno ogni quinquennio, in via ordinaria per i compiti di cui al presente statuto, ovvero in via straordinaria quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi l’utilità mediante l’affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale nazionale e le sedi territoriali ovvero tramite pubblicazione dell’avviso sul proprio organo di stampa. L’assemblea dovrà anche essere convocata su richiesta di almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Presidenti Regionali su deliberazione dei rispettivi Consigli.
L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida a deliberare, qualunque sia l’argomento da trattare, in prima convocazione quando sono presenti i due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti ma non può essere convocata prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati nell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea sono espresse in mozioni e possono trattare qualunque argomento attinente la cooperazione e, anche se non posto all’ordine del giorno, qualunque argomento sia richiesto almeno da un terzo dagli aventi diritto di voto.
I temi, gli argomenti e ogni altra modalità di preparazione e svolgimento dell’Assemblea sono fissati dal Consiglio Nazionale con apposito verbale predisposto di volta in volta.
Il numero di delegati degli enti aderenti eletti nelle Assemblee Provinciali è di massima fissato in proporzione al numero degli enti aderenti ad ogni unità territoriale Provinciale ed in regola con i versamenti contributivi alla data dell’ultimo bilancio approvato, salvo successivo regolamento. Comunque tale numero deve essere fissato in modo che il totale dei delegati siano almeno il doppio dei membri di diritto.
E’ facoltà del Consiglio Nazionale introdurre altri criteri e rapporti di rappresentanza, anche non direttamente proporzionali al numero degli aderenti, quando se ne ravvisi l’opportunità.
Quando vi è all’ordine del giorno la nomina degli organi sociali, l’Assemblea Nazionale nomina il Presidente e il Segretario dell’assemblea; negli altri casi è presieduta dal Presidente Nazionale che nomina il Segretario.
In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appelli nominali o per scrutinio segreto quando almeno due quinti dei partecipanti ne faccia richiesta.
L’Assemblea, con le stesse modalità previste alla lettera b) del precedente art. n. 7, elegge i componenti il Consiglio Nazionale, determinandone anche il numero nel rispetto del successivo art. 22, comma 1, n. 2), nonché il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano di diritto all’assemblea, ma non hanno diritto di voto se non delegati.

Art. 22 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Componenti del Consiglio Nazionale sono:
1) Il Presidente Nazionale;
2) Da n.10 a n. 30 membri eletti per almeno i due terzi tra i Delegati nominati dalle
Assemblee Provinciali;
3) I Presidenti Regionali;
Al Consiglio Nazionale potranno essere aggiunti fino a sei componenti cooptati dal Consiglio stesso. La loro nomina dovrà essere approvata con la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
I Presidenti dei Dipartimenti Nazionali, se costituiti, partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i componenti effettivi del
Collegio dei Revisori dei Conti, ed il Presidente del Comitato Scientifico o persona da lui delegata.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, elegge con la maggioranza dei componenti, determinandone i compensi:
1) Tre Vice Presidenti di cui uno Vicario;
2) Il Tesoriere;
3) La Giunta Esecutiva

Art. 23 – COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale e:
1) Approva il regolamento di attuazione del presente Statuto;
2) Su proposta del Presidente Nazionale delibera sulla convocazione dell’Assemblea, ne fissa l’ordine del giorno, approva il Regolamento dell’Assemblea e nomina la Commissione Elettorale per la verifica dei poteri di voto e gli scrutatori, quando all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale vi sia l’elezione degli organi sociali. Determina altresì il rapporto di rappresentanza tra enti aderenti e i delegati, ai fini della partecipazione e dell’esercizio del voto, fissando modalità e condizioni di partecipazione;
3) Approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
4) Su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale sottopone all’Assemblea le modifiche allo
Statuto associativo;
5) Approva i regolamenti interni per il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario
dell’Associazione proposti dalla Giunta Esecutiva;
6) Nomina il Revisore dei Conti Effettivo per i Collegi dei Revisori dei Conti Regionali;
7) Esercita le funzioni ad esso specificatamente demandate dall’Assemblea e dallo statuto;
8) Sostituisce, se ritenuto necessario e con la maggioranza dei suoi componenti, i Consiglieri
che per qualsiasi motivo venissero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 7 lettera a);
9) Su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale e con la maggioranza dei suoi componenti provvede, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5, alla dichiarazione di decadenza degli organismi direttivi della struttura territoriale che abbia compiuto gravi irregolarità, precisandone i motivi e nominando un commissario ad acta con il compito di compiere gli atti specificatamente a lui attribuiti con i poteri e le modalità di cui all’art. 7 lettera f);
10) Su istanza di almeno il 10% (dieci per cento) dei suoi membri e con l’approvazione dei
due terzi dei suoi componenti può sfiduciare il Presidente Nazionale e convocare
l’Assemblea Nazionale per il rinnovo di tutte le cariche sociali dell’Associazione;
11) Su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale e con la con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nell’interesse degli associati e per il migliore conseguimento delle finalità dell’Associazione come precisate dall’art. 2 dello Statuto, può deliberare la fusione dell’Associazione con altre aventi analoghi obiettivi e finalità.
Il Consiglio Nazionale inoltre, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall’Assemblea, programma l’attività operativa dell’Associazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l’attuazione e da indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l’intera Associazione.
In particolare:
1) Stabilisce le condizioni di partecipazione, incluse le responsabilità degli enti e delle persone, agli organi ed all’attività dell’Associazione;
2) Autorizza la costituzione o la modifica dei Dipartimenti territoriali;
3) Determina, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, i mezzi di finanziamento dell’Associazione, la misura dei contributi dovuti all’Associazione dagli enti aderenti, le modalità e le competenze per la riscossione dei contributi associativi e i criteri per il riparto dei contributi stessi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lettera e);4) Delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi del Movimento fatto salvo il diritto delle parti di avvalersi di quanto stabilito dal successivo art. 29;
5) Delibera sull’effettuazione di conferenze organizzative, fissandone i temi;
6) Adotta i provvedimenti di competenza previsti dal presente Statuto;
7) Delibera sulla costituzione delle Commissioni, fissandone criteri di composizione, attribuzioni e durata;
8) Nomina i membri del Comitato Scientifico e, tra questi, ne designa il Presidente. Delle Commissioni fa parte di diritto il Presidente Nazionale o un suo delegato.
Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente ogni sei mesi o quando il Presidente Nazionale o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga opportuno. Nel caso di assenza del Presidente Nazionale è presieduto dal Vice Presidente Vicario.
Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o del suo facente funzione.

Art. 24 – LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE
La Giunta Esecutiva è composta da nove membri scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo.
I componenti la Giunta Esecutiva durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo che li ha eletti.
Sono membri della Giunta Esecutiva:
1) Il Presidente Nazionale
2) I tre Vice Presidenti di cui uno Vicario
3) Il Tesoriere
4) Quattro Consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri membri.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente
Vicario.
Delle deliberazioni adottate dovrà essere fatta una sommaria relazione da consegnare a tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa senza diritto di voto il Collegio dei Revisori dei
Conti ed il Presidente del Comitato Scientifico.
I compiti della Giunta Esecutiva sono:
1) La gestione e l’amministrazione dell’Associazione dando attuazione alle deliberazioni anche del Consiglio Direttivo, provvedendo sulla struttura organizzativa nazionale, mediante istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
2) Delibera su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi associativi;
3) Delibera sugli acquisti o alienazione e lasciti di immobili o diritti immobiliari;
4) Propone al Consiglio Direttivo i criteri per il reperimento dei mezzi di finanziamento dell’Associazione, i limiti dei contributi dovuti dagli associati, i parametri variabili per il calcolo dei contributi dovuti, i criteri per la riscossione dei contributi stessi e i criteri per il riparto dei contributi stessi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 lettera e);
5) Ratifica le ammissioni, i recessi e le esclusioni deliberate dai competenti organi territoriali;
6) Propone al Consiglio Nazionale i necessari regolamenti interni necessari per il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario dell’Associazione;
7) Propone al Consiglio Nazionale i provvedimenti di cui all’ultimo comma dell’art. 5 dello
Statuto
8) Adotta tutti provvedimenti previsti dallo statuto, salvo ratifica del Consiglio Direttivo
Nazionale.

Art. 25 – PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale tra persone di prestigio, onorabilità e competenza riconosciuta.
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell’Associazione e può essere eletto anche se non delegato.
Il Presidente Nazionale garantisce l’unitarietà di tutte le componenti presenti nell’Associazione, ne cura l’immagine e la sua presenza nel mondo della cooperazione.
Cura i rapporti dell’Associazione con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, con le forze politiche, nonché con gli altri movimenti cooperativi in Italia ed all’estero.
Convoca il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale secondo, le modalità di convocazione previste per i singoli organi sociali.
Il Presidente Nazionale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 26 – COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale inoltre:
1. Ha la firma sociale e può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione come aprire conti correnti bancari e postali, rilasciare quietanze liberatorie, nominare delegati specificandone le attribuzioni, nominare gli ispettori, nominare procuratori;
2. Previa deliberazione della Giunta Esecutiva potrà contrarre prestiti, mutui anche ipotecari, chiedere affidamenti ad istituti bancari, concedere ipoteche, firmare cambiali in nome e per conto dell’Associazione, concedere prestiti, nonché concedere, postergare, cancellare, e rinunciare ad ipoteche legali;
3. Attua le direttive fissate agli organi collegiali dell’Associazione;
4. Esercita tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto, dall’Assemblea, dal Consiglio Nazionale e, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale salvo ratifica alla prima riunione degli organi stessi;
5. Da esecuzione alle delibere degli organi sociali riguardanti la nomina dei responsabili degli uffici e del personale relativamente alle funzioni, alle retribuzioni, alla struttura organizzativa, alla assunzione, al trasferimento e al licenziamento del personale;
6. Nomina il suo delegato per l’Assemblea Regionale di cui all’art. 14 del presente statuto. Per un migliore funzionamento dell’Associazione ed al fine di curarne l’operatività in modo più
funzionale, il Presidente Nazionale può autonomamente delegare al Vice Presidente Vicario o a membri della Giunta Esecutiva Nazionale tutte o parte delle proprie competenze.
In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente
Vicario.

Art. 27 – PRESIDENTE ONORARIO
L’Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può nominare il Presidente
Onorario scelto tra persone di provata onorabilità, competenza e chiara fama.
Il Presidente Onorario, qualora nominato, potrà su richiesta affiancare il Presidente Nazionale nella rappresentanza politica dell’Associazione.
Dura in carica cinque anni e potrà essere rieletto.
L’incarico è gratuito e potrà fornire consulenze e pareri in tutte le sedi istituzionali dell’Associazione.
Non partecipa agli organismi dell’Associazione a meno che non sia formalmente invitato e non
ha diritto al voto.

Art. 28 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due Revisori dei Conti effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall’Assemblea Nazionale.
Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dell’Associazione nonché assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.
I Revisori dei Conti possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di
ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.
In sede di approvazione del bilancio il Collegio Revisori dei Conti deve specificatamente riferire al Consiglio Nazionale i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati e/o fra gli associati e gli organi sociali e/o fra i diversi organi sociali, sia collegialmente che in relazione a singoli componenti, sull’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, o comunque inerente i rapporti sociali, verranno rimesse, in primo luogo, al servizio di mediazione istituito presso la Camera di Commercio di Roma, o ad altro organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ai sensi delle leggi vigenti, a scelta della parte più diligente.
Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato
raggiungimento di un accordo, la controversia, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ovvero di quelle che non abbiano ad oggetto diritti disponibili, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma, il quale deciderà in via rituale e secondo diritto. Si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 5/2003.
La presente clausola si applicherà, altresì, per tutte le controversie promosse verso
l’Associazione da Amministratori o da Liquidatori, e viceversa.
É fatto salvo il diritto al contraddittorio.

Art. 30 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da tre a sette membri, nominati dal Consiglio Nazionale, e dura in carica cinque anni.
Tra i membri lo stesso Consiglio Nazionale nomina il Presidente del Comitato Scientifico. Tutti i membri sono rieleggibili.
Qualora per dimissioni, recesso od altri motivi di opportunità e urgenza ne venga ravvisata la necessità, il Comitato Scientifico può cooptare al suo interno altri membri nel rispetto dei limiti statutari.
Sarà compito del Consiglio Nazionale ratificare le nomine o nominare altri membri del Comitato
entro sei mesi dall’avvenuta cooptazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione, anche informale, del Presidente ed è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti di propria pertinenza, quando è presente almeno un terzo dei suoi membri.
Il Comitato Scientifico è l’organo di consulenza tecnica e scientifica dell’Associazione.
Il Presidente sarà invitato a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva
Nazionale.
Su richiesta del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva Nazionale, il Comitato Scientifico esprime un parere e fornisce suggerimenti in merito alla definizione di linee strategiche quando è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica.
In particolare il Comitato Scientifico si esprime:
1) Sugli impegni culturali dell’Associazione, quali indirizzi e programmi di formazione e addestramento e quali temi su cui costruire convegni e dibattiti;
2) Sulle conseguenze macroeconomiche di ipotesi di intervento dell’Associazione in campo nazionale e territoriale;
3) Sugli indirizzi dell’innovazione tecnologica nei settori in cui operano gli associati;
4) Sulle politiche della qualità dei prodotto e dei sistemi di qualità.
É inoltre compito del Comitato Scientifico mantenere i rapporti dell’Associazione con istituti ed enti di ricerca, nazionali e internazionali.
Nell’ambito di un budget, eventualmente assegnato dal Consiglio Nazionale, il Comitato Scientifico potrà nominare consulenti per lo svolgimento di incarichi operativi di ricerca o progettazione.
Ai membri del Comitato Scientifico è riconosciuto un “gettone di presenza” per la partecipazione alle riunioni, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale.
Agli stessi membri è anche riconosciuto il rimborso delle spese per viaggi e soggiorni, quando sostenute per incarichi assegnati e nell’interesse dell’Associazione.

TITOLO V

PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 31 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo, dalle riserve ordinarie e da quelle straordinarie.
Delle obbligazioni contratte risponde l’Associazione con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve durante la vita dell’Associazione.
Sono entrate ordinarie:
1) I contributi obbligatori per legge;
2) I contributi associativi ordinari, integrativi o di tesseramento, assistenziali e per servizi resi, corrisposti dagli enti aderenti;
3) Le somme pervenute per qualsiasi titolo e per atti di liberalità degli associati, degli Enti
e/o Associazioni pubblici o privati, delle persone fisiche, ecc;
4) Gli interessi e le rendite patrimoniali.
Sono entrate straordinarie:
1) I contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
2) I contributi di enti pubblici e privati;
3) Ogni altra eventuale entrata.
L’esercizio dell’Associazione va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di gestione sarà redatto dal Tesoriere con criteri amministrativamente prudenti e, previo parere della Giunta Esecutiva Nazionale, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il primo semestre dell’anno successivo, salvo proroga motivata.
L’avanzo o l’eventuale disavanzo di esercizio sarà riportato a nuovo.

Art. 32 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti cooperativi e mutualistici (Consorzi o Società) già aderenti all’Associazione, designati e scelti dall’Assemblea stessa, su proposta del Presidente Nazionale, od anche ad istituti di studio, formazione ed informazione cooperativa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIALI

Art. 33 – DISPOSIZIONI SPECIALI
In relazione alla autonomia prevista nelle regioni a statuto speciale per quanto riguarda la legislazione cooperativistica e la vigilanza sugli enti cooperativi, apposite convenzioni possono disciplinare le adesioni, le ispezioni, i rapporti organizzativi con le associazioni territoriali ed eventuali deroghe in materia di statuti.
Tali convenzioni e loro modificazioni devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

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