FATTURE ELETTRONICHE VERSO LA PA

Fatturazione elettronica verso tutti gli enti pubblici: obbligatoria da domani
Si ricorda che da domani, 31 marzo 2015, scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di tutta la Pubblica Amministrazione. Infatti, la fatturazione elettronica sarà obbligatoria oltre che verso le Amministrazioni centrali dello Stato (obbligo in essere dal 6 giugno 2014), anche nei confronti di enti locali, scuole, università, camere di commercio, aziende del servizio sanitario, ecc..

 

Materiale recepito dal sito: fattura-pa.infocamere.it;  che abbiamo ritenuto esaustivo dell’argomento e proponente la possibilità di completare l’intero ciclo della fatturazione alla PA in modo gratuito per le pmi (compreso le cooperative)

Il 26 ottobre 1972 con il Decreto del Presidente della Repubblica nasce l’IVA, l’imposta sul valore aggiunto da applicare a cessioni di beni, prestazione di servizi e importazioni.

La norma prevede la stipula di uno specifico accordo tra mittente e destinatario della fattura in modo da stabilire con precisione gli elementi di qualificazione della trasmissione del documento contabile che deve contenere tutti i dati necessari ai fini fiscali.

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Con la diffusione della tecnologia e delle possibilità offerte dagli strumenti digitali, in Europa e negli stati membri è iniziato un percorso di avvicinamento al digitale che punta alla trasformazione e semplificazione dei flussi di comunicazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

In questa ottica la legge del 24 dicembre 2007 numero 244, nota come Finanziaria del 2008, con l’articolo 1 ai commi dal 209 al 213, nei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione istituisce l’obbligo di emissionetrasmissioneconservazione earchiviazione delle fatture nel nuovo formato elettronico.

Per fatturazione elettronica si intende la possibilità di emettere e conservare le fatture nel solo formato digitale, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 e introdotta in Italia dal Decreto Legislativo di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio che stabilisce le “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”.

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La Finanziaria del 2008 impone che ogni fattura destinata alle PA debba essere emessa in formato elettronico in modo da poter transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Sogei S.p.A. (come stabilito dal Decreto del 7 Marzo 2008), attraverso il quale transitano i flussi di documenti contabili tra i fornitori e le Pubbliche Amministrazioni e permette un’importante attività di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche.

Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 numero 55, che oltre a stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, fissa al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali; il Decreto Irpef 2014 ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni.

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A partire dal 6 giugno 2014 i fornitori delle PA interessate dalla legge Finanziaria 2008 sono obbligati ad emettere le proprie fatture nel formato elettronico previsto dal quadro normativo vigente, analogamente le PA non possono più accettare nè procedere al pagamento di fatture che non siano state emesse e trasmesse in formato elettronico.

La fatturazione elettronica si configura come uno dei principali cardini dell’Agenda Digitale Italiana, quale strumento di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica e nello stesso tempo di forte spinta all’innovazione per il mondo delle imprese.

Materiale consultabile:

Chi è interessato

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Le Pubbliche Amministrazioni italiane sono coinvolte nella diffusione dei processi di fatturazione elettronica e di pagamento telematico previsti dall’Agenda digitale europea.

Tale disciplina di digitalizzazione è predisposta allo scopo di favorire una maggiore semplificazione e razionalizzazione del ciclo di approvvigionamento attraverso la trasparenza ed il monitoraggio della spesa pubblica.

I processi citati coinvolgono ovviamente non solo le amministrazioni centrali e locali ma anche i fornitori delle PA e gli intermediari.

Sei un fornitore?Sei una PA?

Per il fornitore

I fornitori delle Pubbliche Amministrazioni a cui si riferiscono le scadenze normative sono chiamati, entro i termini indicati, ad emetteretrasmettere e conservare le fatture verso le PA interessate, esclusivamente nel formato e nelle modalità elettroniche previste dalla legge.

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Il passaggio alla fatturazione elettronica comporta importanti vantaggi quali: abbattimento dei costi legati al cartaceo (stampe, spedizioni ecc.) e semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.

Le fatture tra operatori economici non PA possono invece continuare nelle modalità tradizionale e quindi vi potranno essere diverse gestioni per la stessa tipologia di documento fiscale.

Se sei un fornitore e hai bisogno di verificare i dati relativi ad un Ente statale, puoi consultare l’iPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre del 2000, dove potrai trovare informazioni fondamentali per la predisposizione della tua fattura elettronica.

In ottemperanza all’articolo 3 del Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 numero 55, le Pubbliche Amministrazioni che dal 6 giugno hanno l’obbligo di passare alla fatturazione elettronica devono obbligatoriamente aver inserito l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA), che a sua volta ha provveduto ad assegnare un codice univoco a ciascun ufficio e a renderlo pubblico tramite il sito www.indicepa.gov.it.

Il codice univoco è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura emessa nei confronti della PA e le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a censire i propri uffici con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza normativa e a darne comunicazione ai fornitori con riferimento ai contratti vigenti.

SE SEI UN FORNITORE:
Consulta l’elenco delle Pubbliche Amministrazioni già abilitate alla Fatturazione Elettronica.

Per la PA

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Il Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 numero 55 impone alle Pubbliche Amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture.

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dalle scadenze normative (quindi Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali per quella del 6 Giugno 2014) devono inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione della nuova fattura in formato elettronico nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

A questi uffici viene assegnato un codice univoco, dato necessario per la compilazione della fattura elettronica, che verrà pubblicato dall’iPA.

SE SEI UNA PA:
Accedi all’indice delle Pubbliche Amministrazioni per consultare o aggiornare i tuoi dati.

Materiale consultabile:

In pratica

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Gli strumenti

La fattura elettronica verso la PA ha lo stesso valore legale della versione cartacea ma si differenzia dalla precedente versione per il formato, che deve infatti rispettare i requisiti richiesti per poter essere accettata dal Sistema di Interscambio nazionale.

Attraverso l’utilizzo della firma digitale e la tracciatura del flusso delle fatture, la fattura elettronica deve garantire autenticità dell’origine e integrità del contenuto.
Per poter compilare, firmare, trasmettere e conservare la fatture nel nuovo formato elettronico, i fornitori delle PA devono quindi dotarsi degli strumenti necessari

LA FIRMA DIGITALE:
La firma digitale, equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta, consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale garantendone autenticità e integrità. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e Pubbliche Amministrazioni.
Per richiederla è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da l’Agenzia per l’Italia Digitale, oppure è possibile ottenere dalla propria Camera di Commercio una Carta Nazionale dei Servizi.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA:
Il sistema di conservazione mira a garantire nel tempo le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art.44), inteso come una rappresentazione di atti o fatti e dati su un supporto sia esso cartaceo o informatico.
Chi definisce le modalità operative per realizzare l’attività di conservazione e gestisce l’elenco dei conservatori accreditati è l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Indicazioni pratiche

Gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, possono:

  • adeguare i propri sistemi contabili per emettere fatture elettroniche PA, oppure
  • rivolgersi ad intermediari, vale a dire soggetti terzi che forniscono strumenti di supporto per la compilazione, trasmissione e per la conservazione sostitutiva della fattura elettronica prevista dalla legge.

Le PA possono servirsi degli intermediari per la ricezione del flusso elettronico e per la conservazione sostituiva.

A CHI RIVOLGERSI

Gli intermediari possono essere: banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, professionisti, imprese ICT.

GLI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE PMI PREVISTI
A LIVELLO ISTITUZIONALE

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria (art.125 del Codice degli Appalti), i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle “Misure di supporto per le piccole e medie imprese”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione alle PMI registrate al MePA e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio.

Il sistema delle Camere di Commercio mette a disposizione del mondo delle piccole e medie imprese italiane, sempre attraverso questo portale, un servizio base di compilazione, trasmissione, monitoraggio della fatturazione elettronica verso la PA per semplificare ed agevolare il rispetto dell’obbligo normativo.

per ulteriori informazioni si rimanda al sito: fattura-pa.infocamere.it; oppure inviare richiesta di informazioni a info@coopitaliane.it;

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Reverse charge:

l’inversione contabile trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal cedente all’acquirente.

Nel settore edile, dal 2007 il reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile ai sensi dell’art.17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72, ossia, “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. In particolare il reverse charge:

  • si applica ai casi in cui i subappaltatori effettuano servizi nei confronti di imprese del comparto edilizio che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, subappaltatori in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio;
  • non è applicabile alle prestazioni di servizi rese, in forza di contratti d’appalto, direttamente nei confronti delle imprese di costruzione / ristrutturazione nonché alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale cui è affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. “general contractor”).

Dal punto di vista soggettivo il meccanismo interessa i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, un’attività ricompresa nella Sezione F della Tabella Ateco 2007.

Nella Finanziaria 2015, l’inversione contabile è estesa a nuove fattispecie del settore edile, alcune delle quali (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento) già interessate dal reverse charge di cui alla citata lett. a) dell’art. 17, altre “non rientranti nel comparto edile propriamente inteso” (servizi di pulizia). A tale proposito la citata Circolare n. 14/E evidenzia che “il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) … ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti”.

la circolare n. 14/E del 27 marzo che chiarisce gli ambiti operativi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) nei settori edile, energetico e le cessioni di riutilizzo dei bancali di legno (pallet), pertanto, oggetto di transazioni successive alla prima; a norma della legge 190/2014 (Stabilità 2015), con validità per tutte le operazioni a far tempo dal 1°gennaio.
Si precisa che:

Sono escluse dall’applicazione del meccanismo le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi strumenti non rientrano nella nozione di edifici

 

Settore edile e connessi

La legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, legge 190/2014) ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici”. Allarga l’applicazione dell’inversione contabile, oltre che al comparto edile, già interessato, ai nuovi settori dei servizi di pulizia relativi agli edifici.

Le prestazioni soggette sono quelle che fanno parte della sezione F dei codici attività della tabella ATECO 2007 (prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici), mentre per le attività identificate dalla sezione F diverse da quelle sopra indicate il reverse charge si applica solo in caso di subappalto

Sono escluse le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Definizione di “edificio”: l’Amministrazione finanziaria precisava che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. Pertanto, la circolare chiarisce che la norma si riferisce ai fabbricati come risultanti dalle disposizioni sopra esposte pertanto  essa riguarda:  i fabbricati a uso abitativo e strumentali, di nuova costruzione; in corso di costruzione (categoria catastale F3 F4). Non riguarda: le prestazioni di servizi relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che non siano elementi integranti di un edificio. Per individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati all’inversione contabile occorre rifarsi alla definizione di “edificio”.

Reverse charge di cui alla nuova lett. a-ter) sono soggette:

  • Prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un’impresa di costruzioni, in virtù di un contratto d’appalto
  • Prestazioni di pulizia rese da un’impresa nei confronti di uno studio professionale
  • Costruzione di un edificio cod.attività 81.21.00 e 81.22.02

Reverse charge di cui alla lett. a) soggette

  • solo le prestazioni in subappalto rese nei confronti dell’appaltatore

Settore energetico

Il meccanismo del reverse charge si applica temporaneamente fino al 31 dicembre 2018 (come previsto dall’articolo 199-bis della direttiva Ue 112/2006),:

-ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra – ai trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica – alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore  – le operazioni connesse ai certificati verdi – ai titoli di efficienza energetica –  alle garanzie di origine – le unità di riduzione delle emissioni (Eru) – le riduzioni certificate delle emissioni (Cer) – le cessioni di gas ed energia elettrica al “soggetto passivo-rivenditore” con esclusione delle cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di un consumatore finale e quelle di Gpl.
Pallet recuperati

I bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, indipendentemente dal motivo della transazione sono soggetti all’inversione contabile.
Split payment e reverse charge

Lo split payment, infatti, si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, che non risultano debitori d’imposta e non si applica alle operazioni soggette al sistema del reverse charge e gli acquisti intracomunitari, relativamente ai quali l’ente pubblico assume è debitore dell’Iva.

Reverse charge e Iva per cassa

gli operatori che hanno optato per l’Iva per cassa, dall’1 gennaio 2015 se effettuano operazioni rientranti nell’inversione contabile, non potranno applicare il regime di cash accounting.
Reverse charge e Nuovo regime forfettario

Non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario di cui alla legge di Stabilità 2015 e dai contribuenti assoggettati al regime dei “minimi” prorogato dal Dl 192/2014 (il Milleproroghe). Nel caso in cui questi  contribuenti siano acquirenti di beni o servizi in regime di reverse charge, saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’Iva a debito.

Ciò vale anche con riferimento al regime dei “minimi” prorogato dal Dl 192/2014 (il Milleproroghe).
Esclusi dal reverse charge

Non è applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal Dpr 633/1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25).

 

Clausola di salvaguardia

Infine, preso atto dell’assenza di chiarimenti, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, prima dell’emanazione della circolare n. 14/E del 27/03/2015.

 

Per ulteriori informazioni scrivere a: info@coopitaliane.it;

Cooperative Italiane - Associazione di categoria che assiste e tutela imprese e lavoratori del mondo cooperativo. - Credits