Reverse charge:
l’inversione contabile trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal cedente all’acquirente.
Nel settore edile, dal 2007 il reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile ai sensi dell’art.17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72, ossia, “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. In particolare il reverse charge:
- si applica ai casi in cui i subappaltatori effettuano servizi nei confronti di imprese del comparto edilizio che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, subappaltatori in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio;
- non è applicabile alle prestazioni di servizi rese, in forza di contratti d’appalto, direttamente nei confronti delle imprese di costruzione / ristrutturazione nonché alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale cui è affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. “general contractor”).
Dal punto di vista soggettivo il meccanismo interessa i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, un’attività ricompresa nella Sezione F della Tabella Ateco 2007.
Nella Finanziaria 2015, l’inversione contabile è estesa a nuove fattispecie del settore edile, alcune delle quali (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento) già interessate dal reverse charge di cui alla citata lett. a) dell’art. 17, altre “non rientranti nel comparto edile propriamente inteso” (servizi di pulizia). A tale proposito la citata Circolare n. 14/E evidenzia che “il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) … ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti”.
la circolare n. 14/E del 27 marzo che chiarisce gli ambiti operativi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) nei settori edile, energetico e le cessioni di riutilizzo dei bancali di legno (pallet), pertanto, oggetto di transazioni successive alla prima; a norma della legge 190/2014 (Stabilità 2015), con validità per tutte le operazioni a far tempo dal 1°gennaio.
Si precisa che:
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi strumenti non rientrano nella nozione di edifici
Settore edile e connessi
La legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, legge 190/2014) ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici”. Allarga l’applicazione dell’inversione contabile, oltre che al comparto edile, già interessato, ai nuovi settori dei servizi di pulizia relativi agli edifici.
Le prestazioni soggette sono quelle che fanno parte della sezione F dei codici attività della tabella ATECO 2007 (prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici), mentre per le attività identificate dalla sezione F diverse da quelle sopra indicate il reverse charge si applica solo in caso di subappalto
Sono escluse le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Definizione di “edificio”: l’Amministrazione finanziaria precisava che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. Pertanto, la circolare chiarisce che la norma si riferisce ai fabbricati come risultanti dalle disposizioni sopra esposte pertanto essa riguarda: i fabbricati a uso abitativo e strumentali, di nuova costruzione; in corso di costruzione (categoria catastale F3 F4). Non riguarda: le prestazioni di servizi relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che non siano elementi integranti di un edificio. Per individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati all’inversione contabile occorre rifarsi alla definizione di “edificio”.
Reverse charge di cui alla nuova lett. a-ter) sono soggette:
- Prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un’impresa di costruzioni, in virtù di un contratto d’appalto
- Prestazioni di pulizia rese da un’impresa nei confronti di uno studio professionale
- Costruzione di un edificio cod.attività 81.21.00 e 81.22.02
Reverse charge di cui alla lett. a) soggette
- solo le prestazioni in subappalto rese nei confronti dell’appaltatore
Settore energetico
Il meccanismo del reverse charge si applica temporaneamente fino al 31 dicembre 2018 (come previsto dall’articolo 199-bis della direttiva Ue 112/2006),:
-ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra – ai trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica – alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore – le operazioni connesse ai certificati verdi – ai titoli di efficienza energetica – alle garanzie di origine – le unità di riduzione delle emissioni (Eru) – le riduzioni certificate delle emissioni (Cer) – le cessioni di gas ed energia elettrica al “soggetto passivo-rivenditore” con esclusione delle cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di un consumatore finale e quelle di Gpl.
Pallet recuperati
I bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, indipendentemente dal motivo della transazione sono soggetti all’inversione contabile.
Split payment e reverse charge
Lo split payment, infatti, si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, che non risultano debitori d’imposta e non si applica alle operazioni soggette al sistema del reverse charge e gli acquisti intracomunitari, relativamente ai quali l’ente pubblico assume è debitore dell’Iva.
Reverse charge e Iva per cassa
gli operatori che hanno optato per l’Iva per cassa, dall’1 gennaio 2015 se effettuano operazioni rientranti nell’inversione contabile, non potranno applicare il regime di cash accounting.
Reverse charge e Nuovo regime forfettario
Non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario di cui alla legge di Stabilità 2015 e dai contribuenti assoggettati al regime dei “minimi” prorogato dal Dl 192/2014 (il Milleproroghe). Nel caso in cui questi contribuenti siano acquirenti di beni o servizi in regime di reverse charge, saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’Iva a debito.
Ciò vale anche con riferimento al regime dei “minimi” prorogato dal Dl 192/2014 (il Milleproroghe).
Esclusi dal reverse charge
Non è applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal Dpr 633/1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25).
Clausola di salvaguardia
Infine, preso atto dell’assenza di chiarimenti, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, prima dell’emanazione della circolare n. 14/E del 27/03/2015.
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@coopitaliane.it;